Avviso 2/2024 Fondirigenti Generazioni Digitali
Fondirigenti ha lanciato il bando Avviso 2/2024 Generazioni Digitali, che promuove la...
Il correttivo Codice appalti, approvato lo scorso 21 ottobre dal Consiglio dei Ministri, è un provvedimento che prevede alcune correzioni al Codice degli appalti pubblici, e e comporterà (potrebbe comportare) modifiche in materia di investimenti. La redazione del correttivo Codice degli appalti ha visto una consultazione di 77 soggetti privati e 17 operatori pubblici, per un totale di 94 stakeholder coinvolti.
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ToggleDopo il parere negativo del Senato e quello “favorevole ma condizionato” della Conferenza Unificato, si è giunti agli ultimi pareri (in data 17 dicembre) dell’Ottava Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, la quale, esprime parere favorevole ma con osservazioni (riportate nel documento del Senato della Repubblica).
Allo stato attuale, qualora il Governo si conformasse alle indicazioni delle commissioni, il Decreto Legislativo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Lo strumento detto “correttivo”, previsto dalla legge Delega, consente al Governo di apportare integrazioni e correzioni entro due anni in cui tali disposizioni sono entrate in vigore, che nel medio tempo – a seguito della loro applicazione pratica – si rendono opportune e/o necessarie. Sebbene il correttivo abbia avuto licenza dal Consiglio dei Ministri, fino a pochi giorni fa era da considerarsi provvisorio. Con l’ultimo parere espresso in questi giorni esso potrebbe diventare esecutivo a partire da gennaio 2025.
Preso atto dell’esperienza dell’applicazione del Codice in questi primo periodo, il correttivo nasce con l’obiettivo di rendere ottimale e agevole la disciplina del Nuovo codice degli appalti pubblici. Le proposte di variazione tengono conto – insieme ad alcuni punti che rientrano nella riforma del PNNR in materia di appalti pubblici e concessioni – del parere dei soggetti direttamente coinvolti (stakeholder di settore) e delle richieste di integrazione presentate da alcuni istituti giuridici in sede europea.
Il provvedimento apporta alcune correzioni al Nuovo codice degli appalti pubblici su temi quali: equo compenso, tutele, revisione dei prezzi e digitalizzazione. Di seguito le principali novità.
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Nel caso di affidamento diretto viene garantito un minimo dell’80% del corrispettivo previsto, mentre nel caso di gare di appalto si applicano meccanismi di calmierazione dei ribassi (formulati sul 35% del corrispettivo) con l’obiettivo di tutelare l’equo compenso in maniera assimilabile al caso di affidamento diretto.
In particolare, l’obiettivo è bilanciare gli interessi, attraverso criteri per l’affidamento dei contratti – per quanto concerne servizi di ingegneria e architettura – e di servizi tecnico/intellettuali con importi pari o superiori a 140.000 euro. I corrispettivi vengono determinati secondo il “decreto parametri”, e vanno a costituire l’importo che costituirà la base di gara, e che sarà comprensivo di oneri, spese accessorie, fisse e variabili.
Le stazioni appaltanti aggiudicheranno il contratto all’offerta più vantaggiosa in base a requisiti di rapporto qualità/prezzo. I criteri saranno definiti in relazione al 65% dell’importo che verrà posto a base di garaLe stazioni appaltanti devono procedere all’aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto di nuovi criteri: in relazione al 65 % dell’importo da porre a base di gara, in relazione al prezzo (che in fase di gara viene assunto come prezzo fisso). Rispetto al 35% da porre a base di gara, le tariffe potranno essere offerte a ribasso, sebbene la stazione appaltante abbia il vincolo di definire un tetto massimo del 30% per quanto riguarda il punteggio economico, a garanzia della valorizzazione tecnica e qualitativa della prestazione in affidamento.
Relativamente ai contratti di ingegneria e architettura, citati poco sopra, la norma prevede l’esclusione dalla gara di proposte che non rispondono al requisito di equo compenso. I corrispettivi relativi ai contratti fino a 140.000, sarà infatti previsto una riduzione fino al 20%.
Su questo tema il correttivo codice appalti fa riferimento a un nuovo allegato che stabilisce le modalità e i criteri per individuare il contratto collettivo di lavoro a cui riferirsi in fase di verifica e dichiarazione di equivalenza delle tutele. Una modalità che tende a supportare le stazioni appaltanti nell’individuazione del contratto collettivo che si applica alle persone impiegate nell’appalto o nella concessione di un bando, nel rispetto dell’equipollenza dei contratti.
Viene innalzata a 2 mln di euro la soglia relativa alla progettazione digitale. Dal 1° gennaio 2025 tale modalità sarà obbligatoria. Tale introduzione ha come obiettivo la velocizzazione e la facilitazione della compilazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico. Prevede la suddivisione dei compiti, rispetto al caricamento dei dati sulla Banca dati dei contratti pubblici, tra il RUP e il personale. Inoltre, in tema di digitalizzazione, si chiariscono le norme sulla certificazione delle piattaforme attraverso cui le stazioni appaltanti possono collegarsi alla Banca dati Nazionale di ANAC
Il correttivo introduce nuovo allegato che guida all’attuazione delle clausole dei prezzi, e che funge da parametro dell’incremento degli importi contrattuali. Viene così chiarito il rapporto tra revisione dei prezzi ed equilibrio contrattuale. Tali clausole si riferiscono sia ai lavori, alle forniture e ai servizi.
A superamento della limitazione prevista precedentemente, l’incentivo tecnico sarà esteso anche ai RUP, i dirigenti responsabili del procedimento.
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Vengono introdotti nuovi requisiti che contribuiscono al rispetto di quanto previsto dal PNRR. Si apre, nello specifico, il sistema di qualificazione, attraverso: a) incentivi alla qualificazione dei soggetti che ad oggi non risultano ancora qualificati, b) la specializzazione dei soggetti aggregatori. Viene qualificata anche l’esecuzione, con incentivi che puntano alla formazione:
Rispetto ai consorzi, con l’obiettivo di rendere omogenea la disciplina applicabili alle varie tipologie di consorzi – evitando difformità nelle gare – si prevede una “razionalizzazione”.
I consorzi stabili potranno avvalersi dei requisiti maturati dalle aziende consorziate, anche nel caso in cui esse non siano direttamente le aziende esecutrici. Tale modalità di qualificazione attraverso una impresa che non è designataria dei lavori, deve in ogni caso essere messo a procedimento e comprovato.
Nella fase di offerta per le società cooperative di produzione e per i consorzi tra imprese artigiane, vale l’obbligo di esplicitare per quale cosorziata si concorre. Infine, il correttivo introduce il divieto per l’impresa di partecipare a pi di un consorzio stabile.
Al fine di agevolare l’accesso delle Piccole e Medie Imprese al mercato dei contratti pubblici, è previsto che le stazioni appaltanti effettuino verifiche sul mercato di riferimento.
Vengono quindi introdotte misure che agevolino la partecipazione delle Piccole e Medie Imprese, sia nel caso di affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, sia attraverso la subappaltazione, che dovrà essere stipulata per almeno un 20% (soglia dedicata).
Viene rafforzata la disciplina su premi e penali che possono essere applicate agli operatori, al fine di accelerare l’esecuzione delle opere. Viene inoltre introdotto l’istituto dell’accordo di collaborazione.
Rispetto alla finanza di progetto, sono distinte le procedure a iniziativa privata e a iniziativa pubblica. Si introducono le fasi: preliminare, rispetto alla presentazione delle proposte; fase di evidenza pubblica, che individua il soggetto che può esercitare il diritto di prelazione. La procedura di gara articolata in queste due fasi ha l’obiettivo di garantire trasparenza e competitività.
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